Archivio annuale 6 Ottobre 2012

DiGiovanna Di Mauro

Trasporto dei rifiuti in forma ambulante

L’art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006 prevede : “Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante , limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.”


Chi sono gli ambulanti dei rifiuti ?
Rispettando la definizione data dalla norma sul commercio (Legge 28 marzo 1991, n. 112 e s.m.i., D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 al cui Titolo X dispone in merito al “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”)  sono coloro che  (art. 27) svolgono l’attività di vendita di merci al dettaglio …su aree pubbliche o private ad uso pubblico, tale commercio può essere svolto (art. 28) … su qualsiasi area  purché in forma itinerante.
La norma sul commercio ambulante prevede inoltre, che tali soggetti siano in possesso di:
–    Idonei requisiti professionali;
–    iscrizione alla CCIAA competente per territorio con indicazione delle merci oggetto del proprio  commercio di beni non alimentari (nello specifico rottami ferrosi e non, carta da macero, ecc..)  ;
–    un’autorizzazione rilasciata dalla Regione  o Comune di residenza.
L’autorizzazione abilita per tutto il territorio nazionale.
Ne deriva un esplicito esonero da:
–    Tenuta del registro di carico e scarico;
–    Documento accompagnatorio durante il trasporto ( F.I.R.) ;
–    Dichiarazione annuale M.U.D. ;
–    Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Affinché tale disposizione possa attuarsi, è però indispensabile rispettare la normativa sul commercio ambulante, alla quale rimanda incondizionatamente  senza farne un esplicito riferimento, demandando agli operatori del settore la ricerca delle norme nazionali e Testi Unici Regionali di attuazione.
Il commercio al dettaglio è così definito dall’art. 4, D.Lgs. 114/1998 : “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione , direttamente al consumatore finale”; l’attuazione di tale norma avviene con norma regionale in ambito commerciale, assimilando le merci di largo consumo destinate all’utilizzo diretto del consumatore, ai rifiuti non pericolosi, spesso costituiti da rottami ferrosi, carta da macero, rifiuti plastici, ecc., raccolti dagli ambulanti e provenienti anche da abbandoni lungo le strade o aree private, che hanno un valore commerciale, e sono destinati al recupero presso impianti di trattamento, prevedendo una loro trasformazione prima del loro riutilizzo.
La giurisprudenza si è più volte espressa a tale riguardo, ex multis la Cassazione con sentenza n. 25252 del 16/05/2012 – Ric. Bertero F. , con la quale rigetta il ricorso del ricorrente, approvando di fatto la sentenza del Tribunale di Asti emessa il 19/04/2011,  che condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 per avere, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rottami ferrosi in genere, autorizzazione prescritta dall’art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, deducendone quindi, la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione della norma sul commercio ambulante ex art. 29, del D.Lgs 114/1998, per assenza della prescritta autorizzazione comunale e registrazione alla CCIAA ex art. 266, comma 5, D.Lgs. 152/2006.
Pertanto, nell’elaborare la finzione giuridica, il legislatore ha immaginato dei soggetti (c.d. stracciaroli , cenciaioli e ferro vecchi )  che rivendessero rifiuti  al dettaglio, nelle pubbliche vie ed in forma itinerante, così come avviene per gli ambulanti di generi alimentari o altri beni  di largo consumo, esonerandoli da qualsivoglia adempimento amministrativo (iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, garanzie finanziarie a favore del Ministero Ambiente e Territorio, rispetto dei requisiti soggettivi, tecnici e finanziari, perizia del mezzo di trasporto, nomina del Responsabile Tecnico, ecc..) , previsto invece per coloro che trasportano professionalmente i rifiuti per conto di terzi, a tutto disprezzo della tutela ambientale.

A cura di Luca D’Alessandris
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/trasporto-dei-rifiuti-in-forma-ambulante/

DiGiovanna Di Mauro

Regione Sicilia: Regolamento per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili


Pubblicato sul Supplemento alla G.U. della Regione Siciliana n. 34 del 17/08/2012, il D. Pres.R. Sicilia 18/07/2012, n. 48, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11». Il decreto dispone l’immediata applicazione nel territorio della Regione delle disposizioni di cui al D.M. 10/09/2010 recante le linee guida per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nel rispetto del D. Leg.vo 29/12/2003, n. 387, del D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28 e della L.R. 30/04/1991, n. 10.
Al fine di accelerare l’iter autorizzativo della costruzione ed esercizio degli impianti, è istituita una apposita commissione,  che costituisce una mera articolazione interna dell’Amministrazione regionale con finalità di coordinamento dell’attività dei vari rami dell’Amministrazione.
La costruzione e l’esercizio degli impianti con potenza fino a 1 MW e delle opere connesse (esclusi gli impianti eolici con potenza superiore a 60 kW) ubicati:

sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata disciplinata dall’art. 6, comma 1, D. Leg.vo 28/2011, ad esclusione degli impianti ricadenti in aree di tutela paesaggistica, parchi e riserve nazionali o regionali, oppure aree appartenenti a territori di più comuni.
Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera viene esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, mentre ne sono esclusi gli impianti eolici con potenza superiore a 20 kW.
Sono assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici collocati a terra ubicati in zone industriali, non soggette a procedura abilitativa semplificata, di potenza fino a 1 MW.
fonte http://www.aggiornamentonormativo.com/news/2012/10/regione-sicilia-regolamento-per-la-realizzazione-di-impianti-a-fonti-rinnovabili-1103.aspx?utm_source=Aggiornamento+Normativo&utm_campaign=5a0a3a9654-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

DiGiovanna Di Mauro

Corso UNI: Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e stesura dei piani di risanamento acustico, in accordo con le norme UNI

Acustica – Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro e stesura dei piani di risanamento acustico, in accordo con le norme UNI 9432:2011, UNI EN ISO 9612:2011, UNI TR 11347:2010, UNI TR 11450:2012
Quando e dove
15.11.2012 UNI Milano Modulo di iscrizione
Area tematica Sicurezza, ambiente e società civile
Modalità di iscrizione Termini e condizioni
Quota di iscrizione € 450.00 + IVA
€ 550.00 + IVA
La quota comprende: Documentazione didattica, Norma di riferimento, Attestato di partecipazione
Nel 2011 è stata pubblicata la norma UNI  EN ISO 9612 relativa all’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro ed è stata conseguentemente aggiornata la norma UNI 9432. Più recentemente, nel giugno 2012, è stata pubblicata la norma UNI 11450 sulla valutazione dell’esposizione di lavoratori che fanno uso di cuffie, cornette e auricolari. Queste norme, molto importanti per l’applicazione del D. Lgs. 81/2008 in tema di rischio da rumore, si accompagnano al TR UNI 11347:2010 dedicato ai criteri per la predisposizione dei programmi aziendali di riduzione dell’esposizione al rumore.

Obiettivi

Il corso si propone di presentare tutti i documenti UNI relativi alla valutazione dell’esposizione a rumore dei lavoratori, analizzandoli soprattutto per gli aspetti ritenuti più critici (es. campionamento, incertezza, otoprotettori). Vengono inoltre spiegati i criteri per la stesura di un corretto programma aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore.

Destinatari

Responsabili e addetti dei sistemi di prevenzione  e protezione, tecnici esperti in acustica, tecnici degli enti di vigilanza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
DiGiovanna Di Mauro

Corso UNI: Sistemi per il controllo di fumo e calore: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata

La nuova UNI 9494-2:2012. Sistemi per il controllo di fumo e calore: progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata (SEFFC)
Quando e dove
03.09.2012 UNI Roma
16.10.2012 UNI Milano Modulo di iscrizione
Area tematica Sicurezza, ambiente e società civile
Modalità di iscrizione Termini e condizioni
Quota di iscrizione € 450.00 + IVA
€ 550.00 + IVA
La quota comprende: Documentazione didattica, Norma di riferimento, Attestato di partecipazione
Il controllo del fumo e del calore prodotti da un incendio costituisce un aspetto fondamentale ai fini della salvaguardia di persone e cose.
L’inserimento all’interno della recente revisione della norma UNI 9494 di una parte specificatamente dedicata ai sistemi forzati ha voluto arricchire il corpo normativo esistente in materia di sistemi di evacuazione fumo e calore andando a coprire una tipologia di impianti per la quale non esisteva alcuna precedente norma italiana di riferimento.
L’elemento caratterizzante dei sistemi forzati è la presenza di  uno o più ventilatori opportunamente predisposti per trattare gas a temperature superiori rispetto a quella ambiente. L’azione meccanica alla base dell’estrazione del fumo generato dall’incendio conferisce ai sistemi forzati interessanti peculiarità, quale ad esempio la possibilità di gestione dei fumi freddi, di sicuro interesse per gli obiettivi di tutela della sicurezza.
Obiettivi
Il corso costituisce un appuntamento tecnico dedicato a progettisti ed operatori del settore della sicurezza antincendio per mettere in evidenza le novità e le possibilità introdotte dalla norma UNI 9494-2:2012 con lo scopo di favorirne l’applicazione.
Partecipare all’incontro significa apprendere le conoscenze principali relative alla procedura di dimensionamento e calcolo dei sistemi forzati di fumo e calore e alla selezione dei componenti (ventilatori, condotte per l’evacuazione del fumo, serrande di controllo del fumo, …) degli stessi.
Destinatari
Il corso si rivolge a:

  • Progettisti, installatori e manutentori
  • Personale tecnico di aziende produttrici di componenti
  • Esperti del settore dell’evacuazione fumo e calore.

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DiGiovanna Di Mauro

Corso UNI: Sistemi per il controllo di fumo e calore: Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale

La nuova UNI 9494-1:2012 Sistemi per il controllo di fumo e calore: Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale (SENFC)La nuova UNI 9494-1:2012 Sistemi per il controllo di fumo e calore: Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione naturale (SENFC)
Quando e dove
09.07.2012 – 09.07.2012 UNI Milano
03.09.2012 UNI Roma
15.10.2012 UNI Milano Modulo di iscrizione
Area tematica Sicurezza, ambiente e società civile
Modalità di iscrizione Termini e condizioni
Quota di iscrizione € 450.00 + IVA
€ 550.00 + IVA
La quota comprende: Documentazione didattica, Norma di riferimento, Attestato di partecipazione
La UNI 9494-1:2012 è la prima di una serie di norme relative ai sistemi per il controllo di fumo e calore.
Questa norma tecnica costituisce un’importante novità per la progettazione e la realizzazione a regola d’arte di impianti di evacuazione naturale di fumi e calore, fornendo nuove indicazioni al fine di implementare la loro sicurezza.
Rappresenta uno strumento fondamentale per applicare le regole tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali soggette al decreto 27 luglio 2010.
La norma contiene, oltre ai criteri di dimensionamento e scelta dei componenti, una descrizione dettagliata della documentazione da predisporre in fase di progettazione e dopo l’esecuzione dell’opera.
Obiettivi
Il corso si propone di fornire gli strumenti e le informazioni necessarie per utilizzare correttamente la parte 1 della nuova norma UNI 9494:2012. Viene evidenziato il cambiamento rispetto alla norma precedente e si puntualizza l’integrazione con altre norme di settore. Vengono inoltre fornite indicazioni riguardanti le più importanti  Norme Europee e le principali  disposizioni legislative italiane al fine di  evidenziare l’importanza della sua applicazione.
Destinatari
Il corso si rivolge a:

  • progettisti
  • installatori e manutentori
  • personale della sicurezza che ha contatti diretti e responsabilità relativamente agli impianti di rivelazione incendio nei vari aspetti

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