Segnalazioni_ CNC 11_08_2012
Segnalazioni CNC 13_08_2012
Rassegna Stampa CNC 15_08_2012
Segnalazioni_CNC 20_08_2012
Segnalazioni Rassegna Stampa CNC 24_08_2012
Segnalazioni Rassegna Stampa CNC 25_08_2012
Pubblicata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area prevenzione incendi, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile la Lettera circolare 27 giugno 2012 prot. 8660 con indirizzi applicativi e chiarimenti in merito all’ “Attuazione del DPR 1.08.2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 ed attività inerenti il settore del GPL”. La circolare fornisce chiarimenti partendo da una questione sollevata dall’associazione di categoria Assogasliquidi che ha segnalato come, in più di un’occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedano la presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nella Lettera Circolare n. 13722, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo. In merito la Direzione evidenzia “la necessità di garantire la massima omogeneità dell’iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell’elevata standardizzazione dell’attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall’apposita regola tecnica (DM 14.05.2004). Di conseguenza, si ribadisce l’esigenza di attenersi alle indicazioni contenute 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esaustivo la documentazione da allegare alla SCIA”. La Direzione, inoltre, interviene per chiarire dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3 di cui al DM 14.04.2004. Ulteriori precisazioni, infine, vengono fornite riguardo gli impianti di GPL presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrando questi ultimi nell’attività riportata al punto 3 dell’Allegato 1 del DPR 151/11 (impianti di riempimento).
fonte http://www.aggiornamentonormativo.com/news/2012/8/depositi-gpl-circolare-dei-vvf-in-attuazione-al-dpr-n-1512011-1010.aspx?utm_source=Aggiornamento+Normativo&utm_campaign=1f0878a97c-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
Pubblicata sulla G.U.U.E. L 197 del 24/07/2012 la Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
La direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile.
Si amplia l’area di applicazione della normativa RAEE, con l’inclusione dei pannelli fotovoltaici usati, delle apparecchiature contenenti sostanze nocive per l’ozono e delle lampade fluorescenti contenenti mercurio.
Viene dato impulso alla progettazione e produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che facilitino il reimpiego e il riciclo.
fonte http://www.aggiornamentonormativo.com/news/2012/8/raee-1017.aspx?utm_source=Aggiornamento+Normativo&utm_campaign=1f0878a97c-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email
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