Albo Gestori Ambientali: consultabili i testi integrali delle due recenti Delibere del 16 e del 23 gennaio 2012

DiGiovanna Di Mauro

Albo Gestori Ambientali: consultabili i testi integrali delle due recenti Delibere del 16 e del 23 gennaio 2012

Albo Gestori Rifiuti: novità

01 febbraio 2012

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha comunicato, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27-01-2012, che all’indirizzo http://www.albogestoririfiuti.it sono consultabili i testi integrali delle due recenti Delibere del 16 e del 23 gennaio 2012.
Delibera n. 1 del 16 gennaio 2012
Con la Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 16 gennaio 2012, relativa all’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui articolo 17* del D. Lgs. 205/2010, sono approvati nuovi modelli di ricevuta d’iscrizione e di variazione dell’iscrizione e del modello di domanda di variazione dell’iscrizione.
Delibera n. 2 del 23 gennaio 2012
Con la Delibera del 23 gennaio 2012 sono elencate le deliberazioni di cancellazione dall’Albo adottate dalle Sezioni regionali e provinciali di tutti i soggetti che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’iscrizione  all’Albo entro la data del 27 dicembre 2011 (ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’articolo 25, comma 1, lettera c), n. 8, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205).
I testi delle due delibere sono riportati in allegato.
NOTE
*Articolo 17 (Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“Articolo 194
(Spedizioni transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n.1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana.
Alle importazioni di rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 42 del predetto regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212. L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 6 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’articolo 29, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (CE) 1013/2006 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.”
Fonte:http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/albo-gestori-rifiuti-novita/
www.gazzettaufficiale.it
A cura di Gabriella DonadioAllegati

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