Ambulanti, i rifiuti non propri devono essere autorizzati
Sebbene gli ambulanti siano esclusi dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti (articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006)”limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, se è provato che il soggetto non è un ambulante, raccolta e trasporto devono essere autorizzati.
Così è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 giugno 2012, n. 25352 che ha precisato che l’ambulante non è obbligato né all’iscrizione all’Albo né alla tenuta del formulario, ma affinchè tale esclusione dalla disciplina sui rifiuti operi egli deve comunque essereabilitato all’esercizio dell’attività in forma ambulante attraverso una licenza comunale e l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Mentre infatti l’ambulante, in qualche modo assimilato ad un piccolo imprenditore, non è sottoposto alla disciplina sui rifiuti, il trasporto occasionale e sporadico (come nel caso di specie) non può essere ricondotto ad un’attività imprenditoriale, seppur ambulante, ed è quindi sanzionabile.
Rifiuti – Trasporto – Ambulanti – Iscrizione Albo – Non necessaria – Trasporto non sporadico di rifiuti – Autorizzazione – Necessità
fonte http://reteambiente.it/news/17097/ambulanti-i-rifiuti-non-propri-devono-essere-auto/
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