fonte Aggiornamento Normativo – Autorizzazione Unica: approvato il Regolamento 1266
Tra i diversi provvedimenti, su proposta dei Ministri dell’Ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio ha approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione diretti a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
L’autorizzazione unica deve essere rilasciata da un unico ente e sostituire gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale; il procedimento inoltre deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
L’articolo 3 individua i soggetti (microimprese, piccole e medie imprese; sono esclusi tra l’altro gli impianti soggetti alla disciplina dell’AIA) che possono presentare domanda di autorizzazione unica ambientale ed titoli abilitativi ambientali (circa sette) che, a seguito della presentazione dell’istanza e dello svolgimento del relativo procedimento, vengono sostituiti dall’autorizzazione unica.
L’articolo 4 disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. Il comma 1 individua le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda, mentre i successivi commi 2, 3, 4 e 5 regolamentano l’istruttoria e la fase decisoria del procedimento, prevedendo allo scopo di accelerare e semplificare il procedimento in particolare: l’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990 per l’ipotesi di integrazione successiva della documentazione da allegare alla domanda con facoltà per il richiedente di ottenere una proroga del temine a tal fine stabilito; l’introduzione di un termine massimo di trenta giorni per la conclusione delle verifiche finalizzate ad accertare la completezza della documentazione presentata. Il ricorso alla conferenza di servizi è previsto soltanto nel caso in cui l’autorizzazione unica ambientale riguardi il rilascio di titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento sia fissato in misura superiore ai 90 giorni.
Il comma 7 individua lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) quale soggetto unico per la comunicazione di informazioni e documentazione tra soggetto richiedente e autorità competente; quindi le imprese non dovranno più rivolgersi alle amministrazioni.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda l’Autorizzazione unica ambientale deve essere rilasciata. In caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi.
L’art. 7 disciplina la materia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; l’impresa o il gestore dell’impianto tramite il SUAP può richiedere l’adesione alle autorizzazioni di cui all’art. 272 del d.lgs 152/06.
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