Certificazione energetica in edilizia, sparisce l’autocertificazione

DiGiovanna Di Mauro

Certificazione energetica in edilizia, sparisce l’autocertificazione

Certificazione energetica in edilizia, sparisce l’autocertificazione

(Francesco Petrucci)

Sarà precluso al proprietario dell’immobile in caso di vendita autodichiarare l’appartenenza alla classe energetica più bassa, evitando la certificazione del tecnico abilitato. Stanno arrivando le modifiche alle Linee guida nazionali sull’efficienza energetica in edilizia (Dm 26 giugno 2009).
Il provvedimento si è reso necessario dopo il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Ue del 26 aprile 2012 per l’incompleto recepimento della direttiva 2002/91/Ce (con Dlgs 192/2005). Lo schema di decreto interministeriale (sviluppo, trasporti e ambiente) diffuso in questi giorni, in particolare corregge una disposizione che aveva determinato i “warning” della Commissione Ue: la possibilità per il proprietario dell’immobile di autodichiarare la classe energetica (la più bassa, la G) dell’immobile senza ricorrere alla certificazione del tecnico abilitato.
Il provvedimento, che sarà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, definisce meglio anche gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili, nonché ruderi e immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”).

documenti di riferimento

Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Dlgs 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia

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