Codici CER: direttive dell’Albo Gestori Ambientali

DiGiovanna Di Mauro

Codici CER: direttive dell’Albo Gestori Ambientali

Codici CER: direttive dell’Albo Gestori Ambientali

Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali, in relazione agli sviluppi normativi e all’esigenza di aggiornamento della materia in oggetto, ha emesso alcune direttive – Circolare n. 95 del 24 gennaio 2012 – in merito all’utilizzazione dei codici dell’elenco europeo dei rifiuti. Le direttive riguardano le iscrizioni alle categorie 1, 4 e 5.
Iscrizione nella categoria 1 – Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 1:
a) i codici dell’elenco europeo dei rifiuti non identificati nel cap. 20 dell’elenco europeo dei rifiuti, ma comunque di provenienza urbana, come previsti al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009; le Sezioni regionali riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di dette tipologie di rifiuti, la seguente annotazione: “rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell’allegato 1 al DM 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009”;
b) il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 18 01 03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.) per identificare le siringhe usate giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
Iscrizione nella categoria 4 o 5 – Possono essere utilizzati ai fini dell’iscrizione nella categoria 4, i seguenti rifiuti identificati esclusivamente con i codici del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali:
20 01 01 – carta e cartone;
20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
20 01 25 – oli e grassi commestibili;
20 03 04 – fanghi delle fosse settiche;
20 03 06 – rifiuti della pulizia delle fognature.
Tali rifiuti possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 205/10.
La recente circolare abroga le circolari n. 8388 del 22 dicembre 1999 e n. 7665 del 15 dicembre 2000.
A cura di Gabriella Donadio
Fonte:http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/codici-cer-direttive-dellalbo-gestori-ambientali/
www.albonazionalegestoriambientali.it
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