di Alessandro Geremei
Gli stabilimenti in esercizio al 29 aprile 2006 che non ricadevano nel campo di applicazione del Dpr 203/1988, ma rientrano nel Titolo V del Dlgs 152/2006, hanno tempo fino al 31 luglio 2012 per presentare domanda di autorizzazione.
È questa la principale “scadenza ambientale” del mese di luglio 2012, prevista dall’articolo 281, comma 3 del Dlgs 152/2006 (come novellato dal Dlgs 128/2010), che riguarda — ma non solo — le caldaie condominiali con potenza superiore a 3 MW e le linee di trattamento fanghi di impianti per il trattamento delle acque, il cui adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire entro il 1° settembre 2013.
A tal fine, i gestori devono presentare domanda di autorizzazione alle emissioni entro il 31 luglio 2012.
Tra le altre “scadenze ambientali” del mese di luglio 2012 si segnala poi la (possibile) determinazione da parte delle Regioni degli importi unitari per la “Tassa discariche 2013”; in assenza, si applicheranno gli importi in vigore per il 2012.
È questa la principale “scadenza ambientale” del mese di luglio 2012, prevista dall’articolo 281, comma 3 del Dlgs 152/2006 (come novellato dal Dlgs 128/2010), che riguarda — ma non solo — le caldaie condominiali con potenza superiore a 3 MW e le linee di trattamento fanghi di impianti per il trattamento delle acque, il cui adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire entro il 1° settembre 2013.
A tal fine, i gestori devono presentare domanda di autorizzazione alle emissioni entro il 31 luglio 2012.
Tra le altre “scadenze ambientali” del mese di luglio 2012 si segnala poi la (possibile) determinazione da parte delle Regioni degli importi unitari per la “Tassa discariche 2013”; in assenza, si applicheranno gli importi in vigore per il 2012.
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