Errata compilazione dei registri di carico e scarico – Responsabilità – Delega di funzioni – Autore illecito

DiGiovanna Di Mauro

Errata compilazione dei registri di carico e scarico – Responsabilità – Delega di funzioni – Autore illecito

In mancanza di prova di un atto organizzativo con cui il dipendente viene preposto ad una determinata attività e avente i requisiti individuati dalla giurisprudenza per la delega di funzioni è senz’altro il legale rappresentante produttrice la persona fisica responsabile.
Non è possibile ritenere che vi sia stata errata individuazione dell’autore materiale dell’illecito se il soggetto nei confronti del quale è stata effettuata la contestazione non abbia dedotto la propria estraneità nel procedimento sanzionatorio, anzi si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 18 della legge n. 689/81 e , con memoria difensiva depositata, non abbia contestato di essere l’autore materiale della condotta ritenuta illecita nel verbale notificato.
Un’impresa edile ha l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, in quanto deve essere qualificata come soggetto che svolge a titolo professionale attività di trasporto rifiuti ed è ricompresa tra i soggetti obbligati in base al combinato disposto dell’art. 12, co. 1, e 11, co. 3, del d.lgs. n. 22/97, non venendo in rilievo la natura del rifiuto trasportato.
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione si devono ritenere collegati all’esito del procedimento di accertamento e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre solo il termine iniziale di prescrizione.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4509

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