Esclusi dalla normativa rifiuti i materiali di riporto storico

DiGiovanna Di Mauro

Esclusi dalla normativa rifiuti i materiali di riporto storico

Misure straordinarie e urgenti per i “Materiali di riporto”

Con D.L. del 25 gennaio 2012 n. 2 (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2012) sono state prese misure straordinarie ed urgenti  per il rilancio del settore infrastrutturale: all’art. 3, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 185, commi 1, lettere b) c), e 4, del D.Lgs. 152/2006, tesa a considerare i materiali c.d. “storici” , esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti.
I materiali di riporto storico sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica, proveniente dall’attività umana, attraverso rimodellamenti morfologici, recuperi ambientali, realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate, riempiture di varia natura anche di natura edilizio-urbanistica (proveniente dall’attività di scavo e demolizione edile, costituiti da materiali litoidi, calcestruzzi, laterizi, refrattari, prodotti ceramici, intonaci, ecc…) , successivi riempimenti e livellamenti del terreno, che,  utilizzati nel corso dei secoli, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando una autonoma matrice ambientale.
I materiali di riporto sono quindi considerati esclusi  dalla normativa sui rifiuti, alla stessa stregua del terreno naturale –ex art. 185, comma 1, D.Lgs. 152/2006: 
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
Al comma 2, la norma prosegue aggiungendo un secondo periodo all’art. 39, comma 4 del D.Lgs. 205/2010, che, si ricorda prevede l’abrogazione dell’art. 186 – Terre e rocce da scavo , dalla data di entrata in vigore del D.M. sulle terre e rocce da scavo (della cui bozza il Consiglio di Stato ne ha chiesto una revisione sostanziale), previsto dall’art. 184-bis , comma 2, D.Lgs. 152/2006, al fine di “individuare le misure per stabilire criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.” .
Nell’interpretare la norma dell’art. 185, comma 4, D.Lgs. 152/2006, il legislatore dispone che anche le matrici “materiali di riporto” siano considerati “sottoprodotti” e non rifiuti alla pari del suolo escavato non contaminato o altro materiale allo stato materiale, anche se saranno utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.
A cura di Luca D’Alessandris
Fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/misure-straordinarie-e-urgenti-per-i-u201cmateriali-di-riportou201d/

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