La responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale che non adottano le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti non deve necessariamente essere consapevole e volontaria.
Con questo richiamo alla sentenza 47432/2003, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un amministratore delegato condannato — in concorso con l’altro amministratore delegato paritario — per l’illecito stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel piazzale della sede legale dell’azienda (sentenza 5033/2012).
Gli argomenti difensivi incentrati sulla differente ripartizione “di fatto” delle attribuzioni interne e sulla assenza di valore certificativo della visura camerale utilizzata dal Tribunale, per la Suprema Corte, non consentono di superare il dato significativo della “posizione di assoluta parità dei due amministratori e dell’assenza di qualsivoglia documentata ripartizione interna delle competenze o delega di funzioni a terzi”.
Gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256 del Dlgs 152/2006 – Responsabilità – Tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo – Sussiste
Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Mezzo appartenente ad una società guidato da un soggetto non identificato – Smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi – Responsabilità dei soggetti preposti alla gestione dell’azienda – Sussiste
fonte http://reteambiente.it/news/16472/gestione-illecita-di-rifiuti-vertici-colpevoli-an/
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