Gestione illecita di rifiuti, vertici colpevoli anche per semplice negligenza

DiGiovanna Di Mauro

Gestione illecita di rifiuti, vertici colpevoli anche per semplice negligenza

di Alessandro Geremei

La responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale che non adottano le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti non deve necessariamente essere consapevole e volontaria.

Con questo richiamo alla sentenza 47432/2003, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un amministratore delegato condannato — in concorso con l’altro amministratore delegato paritario — per l’illecito stoccaggio di rifiuti non pericolosi nel piazzale della sede legale dell’azienda (sentenza 5033/2012).

Gli argomenti difensivi incentrati sulla differente ripartizione “di fatto” delle attribuzioni interne e sulla assenza di valore certificativo della visura camerale utilizzata dal Tribunale, per la Suprema Corte, non consentono di superare il dato significativo della “posizione di assoluta parità dei due amministratori e dell’assenza di qualsivoglia documentata ripartizione interna delle competenze o delega di funzioni a terzi”.

documenti di riferimento

Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2012, n. 5033

Gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256 del Dlgs 152/2006 – Responsabilità – Tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo – Sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 11 dicembre 2003, n. 47432

Mezzo appartenente ad una società guidato da un soggetto non identificato – Smaltimento illecito di rifiuti non pericolosi – Responsabilità dei soggetti preposti alla gestione dell’azienda – Sussiste

fonte http://reteambiente.it/news/16472/gestione-illecita-di-rifiuti-vertici-colpevoli-an/

Info sull'autore

Giovanna Di Mauro administrator