Il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti/inesatti non è punibile.

DiGiovanna Di Mauro

Il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti/inesatti non è punibile.

La Suprema Corte argomenta che con l’avvento della legge n. 205 del 2010  si è modificato l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/06 e, in tale occasione,  si sarebbe determinato anche il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. La condotta, infatti, non sarebbe più sanzionata penalmente, in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari.
Ne discende che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c. p. – che regola la successione di leggi penali nel tempo – il trasporto di rifiuti, effettuato senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, non è punibile, in quanto ritenuto non più riconducibile alle ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4569

Info sull'autore

Giovanna Di Mauro administrator