Inquinamento suolo, il reato c’è solo se le concentrazioni superano i limiti

DiGiovanna Di Mauro

Inquinamento suolo, il reato c’è solo se le concentrazioni superano i limiti

di Lavinia Basso

L’evento che configura il reato di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque di falda e che comporta l’obbligo di bonifica in capo al responsabile (articolo 257, Dlgs 152/2006) è solo e soltanto il superamento della concentrazione soglia di rischio (Csr).
Per accertarlo è necessario che sia effettuata l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica; se dall’analisi di rischio risulta che vi è stato il superamento dei livelli di contaminazione, il reato può dirsi accertato e conseguentemente sorge l’obbligo, in capo al responsabile, di mettere in sicurezza il sito e di redigere il progetto di bonifica (articolo 242, Dlgs 152/2006).
Sotto la vigenza del Dlgs 22/1997 (articolo 51), invece, l’evento materiale del reato consisteva in un pericolo concreto ed attuale di inquinamento di tali matrici ambientali: pertanto, afferma la Cassazione con sentenza 11 maggio 2012, n. 17817, la norma attualmente vigente deve considerarsi più favorevole.
documenti di riferimento

Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2012, n. 17817
Bonifiche – Superamento livelli contaminazione – Adozione progetto di bonifica – Omessa adozione – Consumazione reato
Gli adempimenti in materia di bonifiche
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