di Francesco Petrucci
È qualificabile come “servizio pubblico” l’attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 12 ottobre 2012, n. 5268 ha ribadito un orientamento consolidato confermando le determinazioni del Tar su una vicenda di attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito inquinato di interesse nazionale (attraverso l’emunzione delle acque di falda sottostanti un’area industriale), in passato disciplinate dall’articolo 17 Dlgs 22/1997, attualmente dall’articolo 252 Dlgs 152/2006.
Siamo in presenza, hanno ricordato i Giudici di una attività che, ricorrendo determinati presupposti di fatto, è obbligatoria ex lege essendo disciplinata da fonti di rango primario, che è svolta (anche) a favore di una collettività indeterminata di beneficiari (gli abitanti della zona inquinata) e che mira a perseguire un interesse pubblico (la salubrità ambientale e il ripristino del bene-interesse leso dagli inquinamenti). Infine, consiste in attività produttiva e di rilievo economico. Tutti questi requisiti la identificano giuridicamente come “servizio pubblico”, non essendo indispensabile invece, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore.
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