Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

DiGiovanna Di Mauro

Le acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

Considerata la delega alle Regioni prevista dall’art. 113, D.Lgs. 152/2006, delle acque meteoriche di dilavamento non si ha una definizione unitaria, dal T.U.A. si desume però una esclusione dalla definizione di “acque reflue industriali”  ex art. 74 rubricato – Definizioni – al cui comma 1, lett. h) le definisce : «qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento».

Certa è anche l’inclusione delle stesse alla definizione di “acque reflue urbane” ex art. 74, comma 1, lett. i), qualora«…acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate…», che, nella combinata previsione dell’art. 113, comma 1, lett. b) possono essere sottoposte a «particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione».
A titolo esemplificativo si riportano alcune definizioni date dalle diverse Regioni di “acque meteoriche di dilavamento”:
Regione Puglia: «Le acque di pioggia che precipitano sull’intera superficie impermeabilizzata scolante afferente allo scarico o all’immissione».
Regione Lombardia: «La parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti».
Regione Umbria: «La parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti».
Le acque meteoriche di dilavamento sono distinte tra acque di prima pioggia e acque di seconda pioggia, la definizione relativa alle acque di prima pioggia varia anch’essa da Regione a Regione, dalle quali se ne estrapolano alcune:
Regione Toscana: Legge Regionale 10 ottobre 2011, n. 50 – Art.2Definizioni lett. g) acque meteoriche di prima pioggia (AMPP): «acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti; i coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superficie coperte, lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate; si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore».
Regione  Veneto:  D.G.R. n. 842 del 15/5/ 2012 – Allegato DArt. 6, comma1, lett. d) acque di prima pioggia«i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento».
Regione Emilia Romagna: D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 Art. 2 comma V. – Acqua di prima pioggia«i primi 2,5 – 5 mm. di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate».
Come disciplinato dal T.U.A, Art. 113, comma 2: «Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla Parte Terza del presente decreto», ovvero se non esplicitamente disciplinate nei Piani di Tutela delle Acque (P.T.A.) sono escluse dalla normativa sugli scarichi, non sono soggette ad autorizzazione tantomeno sottoposte a prescrizioni.
L’ art. 113, comma 1, D.Lgs. 152/2006, prevede che le Regioni devono disciplinare ed attuare esclusivamente:
« a) Le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) I casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione».
Le acque sottoposte alla disciplina dei sopra richiamati punti a) e b) sono sottoposti alla normativa sugli scarichi, alla stessa stregua degli scarichi industriali.
Al di fuori di queste ipotesi giuridiche, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, sono di principio escluse dalla normativa sugli scarichi.
L’esclusione non è però assoluta, così come previsto dall’art. 113, comma 3, D.Lgs. 152/2006 e confermato dalla giurisprudenza, le acque meteoriche che prima di dilavare le superfici esterne e recapitare nei corpi ricettori vengono (o sono a rischio di venire) a contatto con sostanze e materiali inquinanti ivi depositati o per attività svolte all’aperto nelle dette aree esterne, ricadenti nella lista delle attività “a rischio” definite dalle Regioni attraverso i Piani di Tutela delle Acque o specifici Regolamenti, devono essere sottoposte ad idoneo trattamento previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
I settori e le attività commerciali, artigianali ed industriali che generalmente sono considerate “a rischio” dai PTA Regionali, e per le quali è necessario preventivamente trattare ed autorizzare le acque di dilavamento delle aree esterne sono:

  • Industria petrolifera;
  • Industria chimica;
  • Impianti di trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
  • Stazioni e distribuzione di carburante;
  • Autofficine;
  • Autocarrozzerie;
  • Autolavaggi;
  • Impianti di trattamento e rottamazione veicoli;
  • Depositi rottami ferrosi e non;
  • Depositi rifiuti, centri di raccolta, centri di trattamento e stoccaggio rifiuti.

Diversi Regolamenti Regionali e/o Piani di Tutela delle Acque prevedono esplicite esclusioni dalla normativa sugli scarichi per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabili destinati ad esclusivo parcheggio o transito di automezzi,  ancorché le aree interessate riguardano imprese svolgenti le attività sopra descritte.
Tale esclusione trova giustificazione nella limitata pericolosità, dall’occasionalità di inquinamento, da limitazioni alla superficie (1000 o 2000 m²) adibita a parcheggio automezzi e dalla limitata quantità di sostanze pericolose (costituite principalmente da oli ed idrocarburi) che gli automezzi possono rilasciare sul pavimento e successivamente trasportate dalle acque meteoriche per effetto del dilavamento della superficie impermeabile.
A cura di Luca D’Alessandris
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/le-acque-meteoriche-di-dilavamento-delle-aree-esterne/

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