Legittimi i controlli Arpa su immissioni acustiche senza preavviso

DiGiovanna Di Mauro

Legittimi i controlli Arpa su immissioni acustiche senza preavviso

di Francesco Petrucci

Siccome la misurazione delle immissioni acustiche provenienti da un’attività produttiva è suscettibile di poter essere notevolmente influenzata dalle modalità con cui l’attività si svolge, l’Arpa può svolgere i controlli senza avvisare gli interessati.
Lo ha chiarito il Tar del Veneto (sentenza 15 giugno 2012, n. 845) respingendo le doglianze del ricorrente contro l’ordine di un Comune di ridurre le emissioni sonore da attività cantieristica in seguito ai rilievi dell’Arpa. Il riconoscimento all’Agenzia regionale per l’ambiente della possibilità di svolgere i controlli per il rispetto della normativa senza preavvisare gli interessati ha senso perché altrimenti l’esito delle misurazioni potrebbe risultare non attendibile.
La rimostranza sulla mancata comunicazione di avvio del procedimentoè stata rigettata anche perché la omessa acquisizione dell’apporto procedimentale dell’impresa ricorrente nel caso di specie non avrebbe condotto a una diversa conclusione, avendo l’Amministrazione provato in giudizio la correttezza delle rilevazioni e dell’applicazione della normativa rilevante nel caso di specie (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997), e trova pertanto applicazione l’articolo 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241 che in questo caso salva l’atto amministrativo dall’annullabilità.
documenti di riferimento

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
Sentenza Tar Veneto 15 giugno 2012, n. 845
Inquinamento acustico – Superamento immissioni sonore – Rilevazioni dell’Arpa – Controlli senza preavviso – Legittimità – Sussiste
Dpcm 14 novembre 1997
Valori limite delle sorgenti sonore

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Giovanna Di Mauro administrator