Parte Modifiche a parte Quarta del Testo Unico Ambiente

DiGiovanna Di Mauro

Parte Modifiche a parte Quarta del Testo Unico Ambiente

Parte Quarta del Testo Unico Ambientale: modifiche

L’art. 24 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – ha apportato modifiche alle norme in materia ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
In particolare, per quanto attiene alla Parte Quarta (Norma in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del Testo Unico Ambientale, l’art. 24 del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 dispone che al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 siano apportate le seguenti modifiche:
– all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga  all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT”.
Il Decreto Ministeriale n. 392 del 16 maggio 1996 è riportato in allegato.
– all’articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. I produttori e gli  importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate  determinano  annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e  le componenti di costo che giustificano l’ammontare del  contributo. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E’ fatta salva la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto per l’anno solare in corso”.
Fonte: http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/parte-quarta-del-testo-unico-ambientale-modifiche/
www.gazzettaufficiale.it
A cura di Gabriella Donadio
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