di Alessandro Geremei
Deve ormai ritenersi superato l’orientamento giurisprudenziale che ha qualificato come rifiuti gli pneumatici usati ricostruibili, e come operazione di recupero la ricostruzione dei battistrada usurati.
Gli pneumatici che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche naturali e sono quindi ricostruibili, evidenzia la Cassazione nella sentenza 25207/2012, devono essere considerati beni e non rifiuti (eccettuati i casi in cui il detentore dimostri la palese volontà di disfarsene oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso).
In tali casi la ricostruzione non rappresenta un’operazione di recupero di un rifiuto (come stabilito dalla stessa Corte in occasione della sentenza 46643/2007), ma un trattamento di risanamento di un bene.
Spetta al soggetto detentore dimostrare le circostanze concrete a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione, con la prova della ricostruibilità potenziale in primis, ma anche attraverso l’indicazione del ricostruttore e la dimostrazione di precedenti conferimenti.
Gli pneumatici che, pur usurati, conservano integre le loro caratteristiche naturali e sono quindi ricostruibili, evidenzia la Cassazione nella sentenza 25207/2012, devono essere considerati beni e non rifiuti (eccettuati i casi in cui il detentore dimostri la palese volontà di disfarsene oppure si tratti di componenti di veicoli fuori uso).
In tali casi la ricostruzione non rappresenta un’operazione di recupero di un rifiuto (come stabilito dalla stessa Corte in occasione della sentenza 46643/2007), ma un trattamento di risanamento di un bene.
Spetta al soggetto detentore dimostrare le circostanze concrete a sostegno della pretesa destinazione alla ricostruzione, con la prova della ricostruibilità potenziale in primis, ma anche attraverso l’indicazione del ricostruttore e la dimostrazione di precedenti conferimenti.
documenti di riferimento
Dm Ambiente 11 aprile 2011, n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) – Articolo 228 del Dlgs 152/2006
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) – Articolo 228 del Dlgs 152/2006
Sentenza Corte di Cassazione 26 giugno 2012, n. 25207
Pneumatici fuori uso (Pfu) e pneumatici ricostruibili – Differenza – Ricostruzione del pneumatico – Trattamento di risanamento di un bene e non di un rifiuto – Caratteristiche concrete – Onere della prova
Pneumatici fuori uso (Pfu) e pneumatici ricostruibili – Differenza – Ricostruzione del pneumatico – Trattamento di risanamento di un bene e non di un rifiuto – Caratteristiche concrete – Onere della prova
L’area “Pneumatici fuori uso” di Reteambiente
in collaborazione con Ecopneus
in collaborazione con Ecopneus
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