Circolare 31 maggio 2012, n. 4
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele
(GU n. 139 del 16-6-2012)
Alle Associazioni ed organizzazioni apistiche nazionali
Alle regioni e province autonome Assessorati Agricoltura
All’ I.C.Q.R.F – Direzione generale della prevenzione e repressione frodi
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero della salute
Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura Al CRA-API
Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2004, ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l’abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982, n.753 e successive modifiche ed integrazioni.
In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto, emersero alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione “miele” ed in particolare la possibilita’ utilizzare il termine «Millefiori» come indicazione di origine floreale. Tale aspetto fu chiarito con lettera circolare n. 21207 dell’8 marzo 2005, ritenendo ammissibile l’indicazione di “millefiori”, riferita a miele proveniente da piu’ specie vegetali.
Del resto e’ noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilita’ del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull’etichettatura, presentazione e pubblicita’ dei prodotti alimentari.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, occorre circostanziare l’utilizzo del termine «Millefiori», in modo da non indurre in errore il consumatore. Al riguardo si forniscono, pertanto, ulteriori elementi informativi:
Non puo’ definirsi miele «Millefiori» un prodotto derivante dalla miscelazione di diversi mieli di origine monofloreale;
Si dice miele «Millefiori» il prodotto rispondente al Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004 – recante «Attuazione della Direttiva 2001/110/CE
concernente la produzione e la commercializzazione del miele» – e per il quale non sia definibile una esclusiva (monoflora) o precisa (fiori/nettare o melata) origine botanica;
Per quanto riguarda l’area di produzione, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della Direttiva 2001/110/CE, si fa riferimento al paese o i paesi in cui il miele e’ stato raccolto, i quali devono essere indicati in etichetta (art. 2-bis – Legge n. 81 dell’11 marzo 2006);
A salvaguardia degli interessi del consumatore deve essere garantito il pieno rispetto delle norme che disciplinano la tracciabilita’ delle produzioni;
In analogia con le produzioni di origine monoflorali nell’etichettatura del prodotto il termine «Millefiori» puo’ essere utilizzato in associazione alla denominazione legale di vendita «Miele»;
Per il miele di produzione italiana, in merito all’obbligo di indicazione in etichetta del paese di origine del prodotto, questo e’ altresi’ da intendersi assolto anche attraverso la dizione «Miele Italiano».
Roma, 31 maggio 2012
L’ex direttore generale della competitivita’ per lo sviluppo rurale
Blasi
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