L’illecito di cui al co. 2 dell’art. 256 d.lgs. 152 6 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall’art. 255 co. 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, co. 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato. È evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive ( art. 256 co. 2) rivestano nell’ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art, 255, co, 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art, 256, secondo comma”. Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui all’art. 9, L. 689/81, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo, infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4505
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