La Cassazione (sentenza 30124/2012) conferma la condanna per gestione illecita di rifiuti in un caso di accumulo di 500 metri cubi di sansa e acque di vegetazione su un terreno di poco più di 9mila metri quadri.
Quando l’applicazione agronomica dei residui della lavorazione delle olive non rispetta i criteri statali e regionali per il corretto spandimento (nel caso specifico il quantitativo di residui depositati sul terreno è risultato dieci volte maggiore ai limiti previsti), per la Suprema Corte non possono trovare applicazione le disposizioni specifiche sull’utilizzazione agronomica delle acque di sansa e vegetazione (legge 574/1996), ma si devono invece applicare le disposizioni generali in materia di inquinamento o di rifiuti(conferma della sentenza 21773/20007).
Nei casi di accumulo irregolare e di spandimento non consentito delle sanse, inoltre, si deve escludere la configurabilità della figura del “sottoprodotto”, che postula la legalità del riutilizzo (articolo 184-bis del Dlgs 152/2006).
Sansa prodotta dalla spremitura delle olive – Utilizzo agronomico – Regole – Mancato rispetto – Disciplina in materia di inquinamento e rifiuti – Subentra – Natura di sottoprodotto – Esclusa
fonte http://reteambiente.it/news/17263/sansa-di-olive-fuori-dalla-utilizzazione-agronom/
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