Scarti di macellazione, sullo smaltimento vigila il “Codice ambientale”

DiGiovanna Di Mauro

Scarti di macellazione, sullo smaltimento vigila il “Codice ambientale”

di Alessandro Geremei
fonte: http://reteambiente.it/news/16619/scarti-di-macellazione-sullo-smaltimento-vigila-i/

L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non scatta in presenza di residui “di fatto smaltiti”.
La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Nel solco di una giurisprudenza oramai affermata (si veda la sentenza 12844/2009), la Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).
documenti di riferimento
Area Normativa / Rifiuti / Normativa Vigente
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Area Normativa / Rifiuti / Normativa Vigente
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2012, n. 5032
Rifiuti speciali da macellazione – Smaltimento mediante immissione in acque superficiali – Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce – Sottoprodotti – Non rientrano
Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844
Rifiuti – Sottoprodotti di origine animale – Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006

L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non scatta in presenza di residui “di fatto smaltiti”. La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel solco di una giurisprudenza oramai affermata (si veda la sentenza 12844/2009), la Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).documenti di riferimentoArea Normativa / Rifiuti / Normativa VigenteRegolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/CeNorme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umanoArea Normativa / Rifiuti / Normativa VigenteDlgs 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinatiArea Normativa / Rifiuti / GiurisprudenzaSentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2012, n. 5032Rifiuti speciali da macellazione – Smaltimento mediante immissione in acque superficiali – Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce – Sottoprodotti – Non rientranoArea Normativa / Rifiuti / GiurisprudenzaSentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844Rifiuti – Sottoprodotti di origine animale – Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006

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