Servizio idrico, escluso affidamento tramite legge

DiGiovanna Di Mauro

Servizio idrico, escluso affidamento tramite legge

di Francesco Petrucci
Viola la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza (articolo 117, comma 2, lettere e) ed s) l’affidamento diretto tramite legge regionale del servizio idrico integrato.
La Corte Costituzionale – sentenza 21 marzo 2012, n. 62 – ha bocciato le norme della Regione Puglia (Lr 11/2011) che avevano disposto l’affidamento del servizio idrico a una azienda pubblica avente determinate caratteristiche che finiva per individuarsi nell’unica esistente avente tali caratteristiche (Acquedotto pugliese).
Per i Giudici ai sensi delle norme statali (articolo 2, comma 186-bis legge n. 191 del 2009) la Regione tramite una legge può solo individuare i compiti in materia di servizio idrico, non affidare direttamente il servizio, cosa che spetta all’Autorità preposta (Autorità idrica pugliese, succedutasi nei compiti delle Ato) con atto amministrativo, che permette di giudicare e sindacare le ragioni dell’eccezione dell’affidamento diretto.
documenti di riferimento

Sentenza Corte Costituzionale 21 marzo 2012, n. 62
Acque – Servizio idrico – Affidamento diretto a una società tramite legge regionale – Lesione competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e della concorrenza – Illegittimità costituzionale

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