di Lavinia Basso
fonte: http://reteambiente.it/news/16571/solo-le-acque-di-scarico-sono-escluse-dalla-discip/
Qualora invece le acque di lavaggio delle attrezzature di un’impresa siano stoccate in apposite vasche di raccolte, esse devono rispettare i requisiti di legge in materia di deposito temporaneo in tema di quantità stoccata e durata del deposito. Pertanto, afferma la Cassazione (sentenza 3 aprile 2012, n. 12476) è proprio lo stoccaggio che attribuisce alle acque reflue di lavaggio la natura di rifiuto allo stato liquido, diversamente dalle acque reflue che vengono immesse direttamente nel suolo, sottosuolo o nella rete fognaria (articolo 74, Dlgs 152/2006). L’esistenza di un’autorizzazione per lo scarico di acque reflue, infine, nulla ha a che vedere con l’attività di stoccaggio nelle vasche, che non può essere in alcun modo considerata ricompresa in tale autorizzazione e che costituisce, anche per i motivi sopra indicati, reato. documenti di riferimentoArea Normativa / Acque / GiurisprudenzaSentenza Corte di Cassazione 3 aprile 2012, n. 12476Rifiuti allo stato liquido – Stoccaggio – Acque reflue – Requisiti – DifferenzeSpecialiSPECIALE Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006)
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