Sottoprodotti di origine animale, pronte le sanzioni

DiGiovanna Di Mauro

Sottoprodotti di origine animale, pronte le sanzioni

Sottoprodotti di origine animale, pronte le sanzioni

(Alessandro Geremei)

Il CdM del 5 settembre 2012 ha approvato in via definitiva la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sanitaria Ue sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti 1069/2009/Ce e 142/2011/Ce previste dallo schema di Dlgs vanno da un minimo di 2mila a un massimo di 70mila euro; nel caso di violazioni reiterate è poi prevista la sospensione delle registrazioni e del riconoscimento di operatori, stabilimenti e impianti.
Per l’entrata in vigore del nuovo provvedimento bisogna attendere la pubblicazione in Gu, a seguito della quale andrà in soffitta il Dlgs 36/2005 (emanato sotto la vigenza del regolamento 1774/2002/Ce sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce con decorrenza 4 marzo 2011), con l’eccezione dell’articolo 10 sul materiale specifico a rischio e dell’articolo 11 in materia di sequestro e distruzione dei materiali di categoria 1 e 2.

documenti di riferimento

Regolamento Commissione Ue 142/2011/Ue
Campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1069/2009/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale – Abrogazione regolamento 1774/2002/Ce
Schema di Dlgs recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 1069/2009/Ce sui sottoprodotti di origine animale
Approvato in via preliminare dal CdM del 26 giugno 2012 e in via definitiva dal CdM del 6 settembre 2012
Dlgs 21 febbraio 2005, n. 36
Regolamento 1774/2002/Ce – Disposizioni sanzionatorie

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Giovanna Di Mauro administrator