Spedizione di rifiuti: nuovo Regolamento Europeo

DiGiovanna Di Mauro

Spedizione di rifiuti: nuovo Regolamento Europeo

21 febbraio 2012
Spedizione di rifiuti: nuovo Regolamento Europeo

Con Regolamento UE n. 135/2012 del 16 febbraio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 17 febbraio 2012, la Commissione Europea ha modificato il Regolamento n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il giorno 8 marzo 2012.
L’allegato III B del Regolamento n. 1013/2006 è sostituito dal testo del nuovo Regolamento e riportato di seguito.
«ALLEGATO III B
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL’INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)
1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:
a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; oppure
b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.
2. I rifiuti indicati di seguito sono inseriti nel presente allegato:
BEU01 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fabbricazione di materiale per etichette, non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea
BEU02   Frazione di plastica non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi
BEU03   Frazione di plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati adibiti al contenimento di liquidi
BEU04   Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica, non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea
BEU05   Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini, parchi e cimiteri
3. Le spedizioni dei rifiuti di cui al presente allegato non pregiudicano le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, ivi comprese le misure adottate in conformità all’articolo 16, paragrafo 3.”
A cura di Gabriella Donadio
Fonte: http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/spedizione-di-rifiuti-nuovo-regolamento-europeo/

eur-lex.europa.eu/it/index.htm

Allegati

Info sull'autore

Giovanna Di Mauro administrator