Confermata l’operatività del nuovo tributo comunale su rifiuti e servizi (cd. TARES) previsto dall’articolo 14, Dl 201/2011 la cui disciplina è stata in parte modificata dall’articolo 1, comma 387 della cd. legge di Stabilità (228/2012), entrata in vigore il 1 gennaio c.a.
Il tributo RES è stato introdotto nel 2011 ma rispetto alla previsione originaria, la legge di Stabilità ha dovuto necessariamente apportare delle modifiche affinché potesse essere operativo sin dal 2013.
Diversamente da quanto previsto dal Dl 201/2011, la legge 228/2012 ha stabilito che per la determinazione del tributo si utilizzerà il DPR 158/1999 e che non verrà emanato alcun ulteriore regolamento per la determinazione del tributo medesimo (e infatti è stato abrogato il comma 12 dell’articolo 14 che lo prevedeva). Inoltre, resta ferma la possibilità di prevedere una tariffa, in luogo del tributo, per quei Comuni che provvedono alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti (cioè dotati di un sistema di pesatura).
Il nuovo tributo dovrà essere pagato in 4 rate trimestrali scadenti a gennaio, aprile, luglio e ottobre; solo per il 2013, in via transitoria, è previsto che la prima rata sia versata ad aprile, con facoltà dei Comuni di prorogarla ulteriormente.
Sempre in via transitoria, nel 2013 la riscossione resterà affidata ai soggetti che già svolgevano tale attività nel corso del 2012, mentre a regime il tributo dovrà essere versato esclusivamente al Comune.
La Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento ex DPR 158/1999.
Finché i Comuni non aggiorneranno il catasto – al fine di determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998 – la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tarsu, o della Tariffa di igiene ambientale prevista rispettivamente dall’articolo 49 del D.lg. 22/1997 (Tia1) e dall’articolo 238 del D.lg. 3 aprile 2006, n. 152 (Tia 2).
Quindi per la base imponibile, in sede di prima applicazione si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini Tarsu o Tia (1 e 2). La superficie catastale entrerà in vigore quando sarà attuata la revisione del Catasto, ma potrà essere utilizzata da subito dal Comune in sede di accertamento; tant’è che la legge di stabilità ha disposto:
“Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR 138/1998. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile”.
I Comuni possono affidare il servizio di gestione e riscossione della Tares ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.
La TARES si versa in quattro rate annuali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per l’anno 2013 il primo versamento è comunque prorogato ad aprile. Si può pagare anche in unica soluzione entro giugno.
Per il 2013, fino a che il Comune non avrà determinato le tariffe, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di Tarsu o di Tia1 oppure di Tia2.
I Comuni dovranno in tempi celeri provvedere ad approvare gli atti di impianto del tributo:
– il regolamento applicativo;
– il piano finanziario;
– la delibera tariffaria.
Si tratta di una triade del tutto nuova per i Comuni a regime Tarsu, che avranno sicuramente qualche complicazione in più rispetto ai Comuni a Tia. Anche perché la TARES, oltre a dover coprire interamente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, (ad oggi i Comuni più virtuosi tramite la Tia riescono a coprire fino al 91%), deve anche provvedere alla copertura di alcuni costi indivisibili per i Comuni, come l’illuminazione, la manutenzione delle strade, l’anagrafe.
Il legislatore nel 2011 all’istituzione della TARES ha disposto, a copertura dei costi indivisibili, una maggiorazione di 0,30 centesimi a metro quadrato di superficie imponibile, che può essere aumentata dal Comune sino a 0,40 centesimi.
In altre parole funzionerà come ha funzionato l’IMU, il contribuente pagherà una prima rata ad aprile salvo poi un conguaglio a giugno, che verrà calcolato a saldo dell’intero importo.
A cura di Roberta Boncinelli – Soluzione Ambiente
fonte http://www.ambiente.it/informazione/focus-on/tares-tutte-le-novita-del-2013/
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