Archivio annuale 14 Giugno 2012

DiGiovanna Di Mauro

INAIL: linee guida sull’applicazione del DPR 462/2001 per gli impianti di messa a terra


Pubblicata sul sito dell’INAIL la “Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra”, relativa ai luoghi di lavoro in cui sia presente almeno un lavoratore.
Il DPR 462/2001 disciplina le procedure relative a installazioni e la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Nello specifico, i datori di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, devono inviare all’INAIL la dichiarazione di conformità contenente le verifiche effettuate sull’impianto, che provvederà ad effettuare il controllo a campione della prima verifica. La guida definisce, nel dettaglio, l’ambito di applicazione, ovvero i luoghi di lavoro con l’individuazione della figura di un “lavoratore”, con particolare attenzione a:

  1. i campi di applicazione (impianti di messa a terra, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di messa a terra installati in luoghi con pericolo di esplosione);
  2. i campi di esclusione;
  3. i compiti dell’INAIL;
  4. le modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità;
  5. i sistemi di campionatura;
  6. le procedure di verifica e sicurezza; l’elenco degli uffici INAIL a cui inviare le dichiarazioni; la modulistica da inviare all’INAIL.

fonte http://www.aggiornamentonormativo.com/news/2012/6/messa-a-terra-923.aspx?utm_source=Aggiornamento+Normativo&utm_campaign=65d71f606e-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

DiGiovanna Di Mauro

Il trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti/inesatti non è punibile.

La Suprema Corte argomenta che con l’avvento della legge n. 205 del 2010  si è modificato l’art. 258 del D.Lgs. n. 152/06 e, in tale occasione,  si sarebbe determinato anche il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti. La condotta, infatti, non sarebbe più sanzionata penalmente, in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari.
Ne discende che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 c. p. – che regola la successione di leggi penali nel tempo – il trasporto di rifiuti, effettuato senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, non è punibile, in quanto ritenuto non più riconducibile alle ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4569

DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti – Abbandono – Sanzioni

L’illecito di cui al co. 2 dell’art. 256 d.lgs. 1526 risulta strutturato come reato proprio e rappresenta il completamento ideale della fattispecie sanzionata in via amministrativa dall’art. 255 co. 1, il cui spettro applicativo abbraccia, invece, tutte le ipotesi in cui le medesime condotte delineate dal citato art. 256, co. 2, siano poste in essere da un qualunque soggetto privato.  È evidente, quindi, che le peculiari qualifiche soggettive ( art. 256 co. 2) rivestano nell’ambito della fattispecie in esame il ruolo di elemento specializzante rispetto alla ipotesi di cui al precedente art, 255, co, 1, che, peraltro, si apre proprio con la clausola di riserva “fatto salvo quanto disposto dall’art, 256, secondo comma”. Di tal che, qualora la condotta tipizzata venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere, in virtù del principio generale di cui all’art. 9, L. 689/81, alla applicazione della norma penale, avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l’illecito amministrativo, infliggendo la sanzione penale alternativa dell’ammenda o dell’arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiunta se pericolosi.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4505

DiGiovanna Di Mauro

Spedizioni rifiuti – Informazioni obbligatorie – Tutela dei segreti commerciali

L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.
L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4506