Archivio annuale 11 Giugno 2012

DiGiovanna Di Mauro

Errata compilazione dei registri di carico e scarico – Responsabilità – Delega di funzioni – Autore illecito

In mancanza di prova di un atto organizzativo con cui il dipendente viene preposto ad una determinata attività e avente i requisiti individuati dalla giurisprudenza per la delega di funzioni è senz’altro il legale rappresentante produttrice la persona fisica responsabile.
Non è possibile ritenere che vi sia stata errata individuazione dell’autore materiale dell’illecito se il soggetto nei confronti del quale è stata effettuata la contestazione non abbia dedotto la propria estraneità nel procedimento sanzionatorio, anzi si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 18 della legge n. 689/81 e , con memoria difensiva depositata, non abbia contestato di essere l’autore materiale della condotta ritenuta illecita nel verbale notificato.
Un’impresa edile ha l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, in quanto deve essere qualificata come soggetto che svolge a titolo professionale attività di trasporto rifiuti ed è ricompresa tra i soggetti obbligati in base al combinato disposto dell’art. 12, co. 1, e 11, co. 3, del d.lgs. n. 22/97, non venendo in rilievo la natura del rifiuto trasportato.
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione si devono ritenere collegati all’esito del procedimento di accertamento e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre solo il termine iniziale di prescrizione.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4509

DiGiovanna Di Mauro

Registri di carico e scarico – Errata compilazione – Responsabilità

FIR – Registri c/s – Errata compilazione – Responsabilità – Delega – Requisiti –  Autore materiale della violazione –  Rappresentante legale della società – Peso presunto – Peso da verificarsi a destino.
La lettera dell’art. 6, co. 3, legge n. 689/81 è chiara nell’individuare nella persona fisica del dipendente o del legale rappresentante di una persona giuridica l’autore materiale della violazione. Il legislatore si è poi preoccupato di sancire la responsabilità solidale della persona giuridica al fine di assicurare il pagamento della sanzione e al contempo per sollecitare la vigilanza.
Il vincolo intercorrente tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica consente all’autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro l’uno o l’altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione.
La legge consente di indicare un peso presunto con l’ulteriore indicazione che si tratta di un peso da verificarsi a destino.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4510

DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti – Scarti vegetali – Definizione di rifiuto

Sono da considerarsi rifiuti, rientranti pertanto nella disciplina di cui al d.lgs n. 1S2 del 2006, gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di decomposizione, in quanto gli stessi non sono qualificabili né  come ammendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di  un preliminare processo di trasformazione e stabilizzazione.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4527

DiGiovanna Di Mauro

Rifiuti – Spandimento fanghi biologici – Disciplina – Competenza.

Rifiuti – Spandimento fanghi biologici – Disciplina – Competenza – Comuni – Regioni – Stato.
La disciplina dello spandimento dei fanghi è da ricondurre alla disciplina dei rifiuti e quest’ultima è, a sua volta, da collocare – per giurisprudenza costante della Corte costituzionale – nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Deve considerarsi sottratta ai comuni ogni potestà regolamentare in materia di fanghi biologici, essendo la stessa attribuita dal legislatore statale alla competenza regolamentare regionale e restando riservata agli stessi comuni solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione, ove queste si sostanzino in violazioni della normativa regolamentare in materia di igiene.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4528

DiGiovanna Di Mauro

Gestione rifiuti – Responsabilità – Responsabilità estesa

Gestione rifiuti – Responsabilità – Responsabilità estesa – Regolarità operazioni – Regolarità operazioni compito da soggetti che precedono o seguono il loro intervento.
Emerge dall’esame degli att. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi  formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al  quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.  È, perciò, evidente che 1’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull’ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell’elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.
fonte http://www.ambientelegale.it/sentenza.html?ID_s=4529