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DiGiovanna Di Mauro

Scarti di macellazione, sullo smaltimento vigila il “Codice ambientale”

di Alessandro Geremei
fonte: http://reteambiente.it/news/16619/scarti-di-macellazione-sullo-smaltimento-vigila-i/

L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non scatta in presenza di residui “di fatto smaltiti”.
La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Nel solco di una giurisprudenza oramai affermata (si veda la sentenza 12844/2009), la Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).
documenti di riferimento
Area Normativa / Rifiuti / Normativa Vigente
Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/Ce
Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Area Normativa / Rifiuti / Normativa Vigente
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2012, n. 5032
Rifiuti speciali da macellazione – Smaltimento mediante immissione in acque superficiali – Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce – Sottoprodotti – Non rientrano
Area Normativa / Rifiuti / Giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844
Rifiuti – Sottoprodotti di origine animale – Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006

L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non scatta in presenza di residui “di fatto smaltiti”. La Corte di Cassazione (sentenza 5032/2012) ha così confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ex articolo 256 del Dlgs 152/2006 nei confronti di un’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni. Nel solco di una giurisprudenza oramai affermata (si veda la sentenza 12844/2009), la Suprema Corte ritiene infatti che il disfarsi del residuo “esclude in radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183 Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento apposito 1774/2002/Ce (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso).documenti di riferimentoArea Normativa / Rifiuti / Normativa VigenteRegolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1774/2002/CeNorme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umanoArea Normativa / Rifiuti / Normativa VigenteDlgs 3 aprile 2006, n. 152Norme in materia ambientale – Stralcio – Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinatiArea Normativa / Rifiuti / GiurisprudenzaSentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2012, n. 5032Rifiuti speciali da macellazione – Smaltimento mediante immissione in acque superficiali – Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce – Sottoprodotti – Non rientranoArea Normativa / Rifiuti / GiurisprudenzaSentenza Corte di Cassazione 24 marzo 2009, n. 12844Rifiuti – Sottoprodotti di origine animale – Rapporti tra regolamento 1774/2002/Ce e Dlgs 152/2006

DiGiovanna Di Mauro

Solo le acque di scarico sono escluse dalla disciplina sui rifiuti

di Lavinia Basso
fonte: http://reteambiente.it/news/16571/solo-le-acque-di-scarico-sono-escluse-dalla-discip/

Qualora invece le acque di lavaggio delle attrezzature di un’impresa siano stoccate in apposite vasche di raccolte, esse devono rispettare i requisiti di legge in materia di deposito temporaneo in tema di quantità stoccata e durata del deposito.
Pertanto, afferma la Cassazione (sentenza 3 aprile 2012, n. 12476) è proprio lo stoccaggio che attribuisce alle acque reflue di lavaggio la natura di rifiuto allo stato liquido, diversamente dalle acque reflue che vengono immesse direttamente nel suolo, sottosuolo o nella rete fognaria (articolo 74, Dlgs 152/2006).
L’esistenza di un’autorizzazione per lo scarico di acque reflue, infine, nulla ha a che vedere con l’attività di stoccaggio nelle vasche, che non può essere in alcun modo considerata ricompresa in tale autorizzazione e che costituisce, anche per i motivi sopra indicati, reato.
documenti di riferimento
Area Normativa / Acque / Giurisprudenza
Sentenza Corte di Cassazione 3 aprile 2012, n. 12476
Rifiuti allo stato liquido – Stoccaggio – Acque reflue – Requisiti – Differenze
Speciali
SPECIALE Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006)

Qualora invece le acque di lavaggio delle attrezzature di un’impresa siano stoccate in apposite vasche di raccolte, esse devono rispettare i requisiti di legge in materia di deposito temporaneo in tema di quantità stoccata e durata del deposito. Pertanto, afferma la Cassazione (sentenza 3 aprile 2012, n. 12476) è proprio lo stoccaggio che attribuisce alle acque reflue di lavaggio la natura di rifiuto allo stato liquido, diversamente dalle acque reflue che vengono immesse direttamente nel suolo, sottosuolo o nella rete fognaria (articolo 74, Dlgs 152/2006). L’esistenza di un’autorizzazione per lo scarico di acque reflue, infine, nulla ha a che vedere con l’attività di stoccaggio nelle vasche, che non può essere in alcun modo considerata ricompresa in tale autorizzazione e che costituisce, anche per i motivi sopra indicati, reato. documenti di riferimentoArea Normativa / Acque / GiurisprudenzaSentenza Corte di Cassazione 3 aprile 2012, n. 12476Rifiuti allo stato liquido – Stoccaggio – Acque reflue – Requisiti – DifferenzeSpecialiSPECIALE Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006)

DiGiovanna Di Mauro

Corso di formazione: analizzare, misurare e correggere i ponti acustici

dal 10 maggio 2012 al 10 maggio 2012
Verona fiera GreenBuilding
Organizzato da A.N.I.T .- Associazione Nazionale per l’isolamento Termico e acustico

Corso dedicato all’analisi dei requisiti acustici passivi degli edifici e a quelle criticità che durate la realizzazione dell’opera possono compromettere la capacità complessiva di isolamento, i ponti acustici.
Nell’ottica del rispetto delle normative vigenti e della ricerca di prestazioni sempre più
elevate di comfort acustico (obiettivo della norma di classificazione) diventa di fondamentale
importanza oltre che la corretta progettazione acustica delle strutture anche conoscere ed evitare i ponti acustici. Quattro ore d’aggiornamento professionale dedicato a tecnici e progettisti interessati all’acustica in edilizia.

DiGiovanna Di Mauro

Corso dirigenti per la sicurezza sul lavoro

dal 09 maggio 2012 al 10 maggio 2012, Mestre, Via Don Tosatto 41
Organizzato daVEGA Engineering

L’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza) prevede una specifica formazione per i dirigenti, specificatamente normata dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, sancito il 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/01/2011.
Il corso proposto risponde alle suddette richieste normative e si propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda della sicurezza, anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Saranno inoltre trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Il corso è rivolto ai dirigenti.
L’art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, definisce “dirigente” la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico confgeritogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Il corso ha la durata di 16 ore
Modulo 1: Giuridico – Normativo:
– sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
– gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
– soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
– delega di funzioni;
– la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
– la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
– i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza:
– Modelli di organizzazione e digestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. n. 81/08);
– gestione della documentazione tecnico amministrativa;
– obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
– organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
– modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/08;
– ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi:
– Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
– il rischio da stress lavoro correlato;
– il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
– il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
– le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
– la considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavori e dei preposti;
– i dispositivi di protezione individuale;
– la sorveglianza sanitaria
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
– competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
– importanza strategica dell’informazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
– tecniche di comunicazione;
– lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
– consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Test di valutazione finale
Fornire la formazione al personale che ricopre ruoli di dirigente, in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l’accordo Stato-Regioni dello scorso 21/12/2011
Documentazione
Sarà fornita documentazione di supporto per l’approfondimento degli argomenti affrontati.
Metodologia didattica
I corsi sono svolti con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Per mantenere un alto livello di attenzione dei partecipanti durante l’intero percorso formativo e favorire quindi l’apprendimento verrà dato spazio all’interazione tra i partecipanti anche nella soluzione di casi reali inerenti la sicurezza in Azienda.
Docenti
Il corso preposti prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza aziendale, laureati in ingegneria ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti hanno partecipato a specifico training formativo di “Formazione Formatori alla sicurezza” e hanno maturato specifica esperienza nella formazione rivolta a dirigenti e preposti.
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l’eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati.